L’INAIL, con circolare n. 18 del 25 giugno 2021, ha comunicato che è stato realizzato il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” con cui i soggetti assicuranti, titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.
Il nuovo servizio online, disponibile dal 1° luglio 2021, è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione ed è accessibile sia dal menu “Autoliquidazione” sia da “Denunce> Denunce di cessazione” dei servizi online. Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti. Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato. L'”Autoliquidazione ditte cessate” è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sugli elementi per il calcolo del premio, sull’applicazione di sconti e agevolazioni e chiarisce il regime sanzionatorio in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. |