Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
Viene inoltre prevista la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero ai sensi dell’articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.