Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con esclusione dei dirigenti, dei lavoratori domestici e dei lavoratori intermittenti / a chiamata) effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani di età inferiore ai 36 anni, che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della loro vita lavorativa, è previsto l’esonero dei contributi previdenziali a carico del datori di lavoro privati nella misura del 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time.
In particolare:
- l’esonero contributivo è pari al 100% nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time, fermo restando che sono esclusi dall’esonero i premi e contributi INAIL relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- il lavoratore assunto non deve aver compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato. Rispetto a tale requisito sono tuttavia previste due deroghe: 1) qualora l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale il beneficio sia stato goduto solo in parte da un altro datore di lavoro, l’esonero spetterà per il periodo residuo rispetto alla durata massima prevista; 2) in caso di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Requisiti | Sgravio | Durata Sgravio | Regioni interessate | Esclusioni |
---|---|---|---|---|
Età inferiore a 36 anni
Primo rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella vita lavorativa |
100% | 36 mesi
48 mesi |
Tutte
Regioni meno sviluppate |
-Lavoratori domestici -Lavoratori intermittenti / a chiamata – Dirigenti |
Inoltre, restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
n.b.: l’esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.