Trattamenti di cassa integrazione e assegno ordinario per emergenza covid 19 (Co.299-305 e 314)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di CIG, CIGD e ASO (trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga):
-per una durata massima di 12 settimane;
-per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.
Le dodici settimane devono essere collocate:
-tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
Le domande di accesso devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In fase di prima applicazione, il termine è fissato al 28 febbraio 2021.
INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021
Tipo di ammortizzatore | Durata massima | Periodo di utilizzonote | |
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CIG | 12 settimane | Tra 1.1. e 31.3.2021 | Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche |
CIGD | 12 settimane | Tra 1.1 e 30.6.2021 | Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche |
ASO (FIS / FSBA)12 settimane | Tra 1.1 e 30.6.2021 | Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche |
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 31 gennaio 2021, se posteriore. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e degli oneri rimangono a carico del datore di lavoro.